Pubblicazioni di matrimonio

Data di pubblicazione:
11 Febbraio 2021

COS'E' LA PUBBLICAZIONE DEL MATRIMONIO

Col termine "pubblicazione di matrimonio" si intende il procedimento con il quale l'Ufficiale dello Stato Civile accerta l'insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio, "pubblicizzando" l'intenzione degli sposi con la trasmissione online all'Albo Pretorio del Comune.

 

La pubblicazione deve essere richiesta all'Ufficio di Stato Civile del Comune dove ha la residenza uno dei futuri sposi, anche in caso di matrimonio religioso valido agli effetti civili, con congruo anticipo rispetto alla data fissata per il matrimonio, si consiglia almeno 30 giorni prima.

 

MODALITA' DI RICHIESTA

Occorre  prendere un appuntamento,  in orario d'ufficio (dalle ore 8,30 alle ore 12,30), per effettuare la richiesta di pubblicazione, alla quale devono intervenire entrambi gli sposi o persona munita di procura speciale risultante da scrittura privata in originale.
- I nubendi, di cui almeno uno residente a Mesola, possono inoltre:
a) prenotare via fax al numero 0533 993662  (utilizzando la  scheda allegata). 
b) prenotare telefonicamente  al numero 0533 997907. L'ufficio osserva il seguente orario

Lunedì:

8:30 - 12:30

  

Martedì:

8 :30 - 12:30

 

Mercoledì:  

8 :30 - 12:30

 

Giovedì:

8:30 - 12:30   

15:00 - 18:00 

Venerdì:

8:30 - 12:30

    

Sabato:

  CHIUSO           

 

c) prenotare personalmente presso la sede municipale Ufficio Stato Civile
- Chi ha già in corso o ha necessità di cambiare residenza da un Comune ad un altro, deve avvertire immediatamente l'Ufficio di Stato Civile;

 
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
Al momento dell'appuntamento:
- Documento d'identità in corso di validità
- Eventuale procura speciale in originale
 

Inoltre:
1.Per il matrimonio cattolico occorre produrre la richiesta di pubblicazione da parte del Parroco;

2.Per i culti acattolici ammessi dallo Stato italiano, occorre produrre la richiesta del Ministro di Culto con l'attestazione della nomina da parte del Ministero degli Interni  Italiano, escluso alcuni culti, per i quali è necessario chiedere informazioni più dettagliate.
 

Casi particolari:
- il minorenne, che ha compiuto 16 anni e non ancora 18, necessita del provvedimento di ammissione al matrimonio del Tribunale dei Minorenni  con certificazione della Corte d'Appello;
- La donna in stato libero da meno di 300 giorni (vedova o matrimonio annullato) necessita dell'autorizzazione del Tribunale;
- La donna divorziata da meno di 300 giorni deve contattare immediatamente l'Ufficio dello Stato Civile al fine di stabilire se necessita dell'autorizzazione del Tribunale di cui sopra;
- Per i richiedenti che siano parenti, affini tra loro (zio/a, nipote, cognato/a, etc.), (art. 87 C.C.), occorre il decreto del Tribunale, di autorizzazione al matrimonio, con certificazione della Corte d'Appello.
Per gli Stranieri :
- la documentazione rilasciata dall'autorità straniera dovrà essere preventivamente presentata, in copia, con istanza all'ufficio per il controllo e successivamente sarà prenotata la data di richiesta pubblicazione;
occorre presentare:
- Nulla osta al matrimonio rilasciato dall'Autorità di Rappresentanza dello Stato di appartenenza in Italia (Consolato o Ambasciata). La firma del Console o Ambasciatore deve essere legalizzata c/o la Prefettura di Ferrara (Corso Ercole I d'Este n.16 Ferrara); munirsi di marca da bollo da Euro 16,00).
- Sono esenti dalla legalizzazione i seguenti Stati:
Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Cipro, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Romania (dal 3 aprile 2012), Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.
Se la normativa dello Stato estero lo permette, il Nulla-Osta può essere rilasciato da un'Autorità competente nello Stato di appartenenza (accertarsi della competenza contattando il Consolato o l'Ambasciata in Italia).
I documenti rilasciati all'estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall'Autorità italiana nello stesso Stato (Consolato o reparto consolare dell'Ambasciata d'Italia) o legalizzati con Apostille (convenzione dell' Aja).
 
COSTI

Al momento  della firma del verbale presentarsi con n.1 marca da bollo da Euro 16,00 per l'atto di pubblicazione se entrambi gli sposi sono residenti in Comune, se uno dei due nubendi risiede fuori Comune presentasi con n. 2 marche da bollo da euro 16,00.
  
ISTRUTTORIA

La documentazione necessaria a comprovare l'esattezza delle dichiarazioni rese dagli sposi è  acquisita d'ufficio presso i comuni di nascita italiani e di residenza italiani, se un cittadino italiano è nato all'estero deve indicare il Comune di trascrizione del proprio atto di nascita.
Esposizione delle pubblicazioni:
Completata l'acquisizione della documentazione necessaria l'Ufficiale dello Stato Civile provvede a trasmettere la pubblicazione all'Albo Pretorio. La pubblicazione sarà visibile online accedendo al sito del Comune di Mesola  L'Ufficiale dello Stato Civile richiederà analoga procedura al comune di residenza dello/a sposo/a se diverso da Mesola
Le pubblicazioni devono rimanere pubblicate, nei siti internet dei Comuni di residenza di entrambi gli sposi, per almeno 8 giorni interi.
  
Il matrimonio può essere celebrato tre giorni successivi alla  eseguita pubblicazione di matrimonio e deve essere celebrato entro i 180 giorni successivi alla pubblicazione. La celebrazione può avvenire in qualsiasi comune italiano.
Nel caso di matrimonio religioso gli interessati provvederanno, trascorsi i termini di legge, al ritiro del nullaosta alla celebrazione, da consegnare al Parroco o al Ministro di culto.
Nel caso di matrimonio civile da celebrarsi in comune diverso da quello di residenza degli sposi, gli stessi provvederanno a richiedere l'apposita delega.
  
INFORMAZIONI

SCELTA DEL REGIME PATRIMONIALE
La scelta del regime patrimoniale  di SEPARAZIONE DEI BENI (art. 162 C.C.) o la scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali (art. 30 legge 218/95) può essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio previo opportuno preavviso:
1. all'Ufficio di Stato Civile nel caso di matrimonio civile;
2. al Parroco o al Ministro di Culto nel caso di matrimonio religioso.
In mancanza della dichiarazione di scelta, il regime cui sono sottoposti per legge i rapporti patrimoniali dei coniugi è quello della COMUNIONE DEI BENI  (art. 159 C.C.).
Resta salva comunque, la possibilità di stipulare convenzioni matrimoniali per atto pubblico, in qualsiasi momento, sia prima che dopo la celebrazione del matrimonio. In questo caso è il notaio, che trasmette l'atto al Comune dove è avvenuto il matrimonio, per l'annotazione e la conseguente certificazione.Informazioni
  
Per ulteriori informazioni o  casi particolari è possibile rivolgersi all'Ufficio nei giorni e orari di

Ultimo aggiornamento

Giovedi 11 Aprile 2024