Documenti per minori

Data di pubblicazione:
11 Febbraio 2021

CARTA D'IDENTITA'

Nuove disposizione per il rilascio della Carta d'identità sono state introdotte dal Decreto legge 13 maggio 2011, n.70 all'art.10 comma 5, con il quale è stato modificato l'art.3 del T.U.L.P.S., di cui al R.D. 18 giugno 1931 n.773, recante la disciplina per il rilascio delle Carte d'Identità.
E' SOPPRESSO IL LIMITE D'ETA' PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA'
In particolare il rilascio ai minori è così previsto:
da 0 a 3 anni                       = carta d'identità valida per anni 3
da 3 anni compiuti a 18 anni = carta d'identità valida per anni 5
da 18 anni in poi                  = carta d'identità valida per anni 10
Per la validità all'espatrio, al momento della richiesta è necessario la presenza del minore e l'assenso di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci, oltre alla dichiarazione di assenza di motivi ostativi, ai sensi dell'art.1 del D.P.R. N.649/1974.
La carta d'identità dovrà riportare la firma del titolare che abbia compiuto i 12 anni, analogamente al passaporto, fermo restando i casi d'impossibilità alla firma.
Per i minori di anni 14, l'uso della Carta d'Identità ai fini dell'espatrio è subordinata alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci.
In caso di viaggio organizzato da scuole, organizzazione sportive ecc. i genitori devono prestare apposito assenso o autorizzazione convalidato dalla Questura di residenza, indicando la persona alla quale viene affidato il minore.
A seguito del Decreto n.1/2012 art.40 comma n.2, lett.a e' possibile il rilascio della carta d'Identità ai minori di anni 14 valida per l'espatrio con l'indicazione sulla quarta pagina dei nomi dei genitori o di ne fa le veci. Questa possibilita' e' anche prevista per le carte d'Identità già rilasciate.
Per i cittadini stranieri per i quali viene apposto il timbro "non valida per L'espatrio" si applicano gli stessi scaglioni di durata della validità rispetto all'età del minore.
Per la carta d'identità è obbligatoria la presenza del minore e di entrambi i genitori al momento della richiesta per la firma dell'istanza e per la validità all'espatrio.

 

PASSAPORTO

Dal sito del Ministero dell'Interno Polizia di Stato:"
Tutti i minori devono essere in possesso di passaporto individuale.
Si segnala che l'iscrizione del minore sul passaporto del genitore è valida fino al 26.06.2012. Infatti da questa data il minore può viaggiare in Europa e all'estero solo con un documento di viaggio individuale. Al contempo i passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza. Leggi circolare
Anche i passaporti individuali rilasciati ai minori, anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova normativa (25 novembre 2009), con durata decennale, sono validi fino alla loro naturale data di scadenza, previa inclusione dei dati dei genitori per i minori di anni 14
Ai minori verrà rilasciato il nuovo libretto di passaporto con microchip, ma la normativa prevede che solo dal compimento dei 12 anni di età siano acquisite le impronte e la firma digitalizzata.
il minore può viaggiare:
- con un passaporto individuale, restando in vigore le normative precedenti che consentono l'espatrio del minore (vedi indicazioni a fondo pagina)
- con la carta d'identità: nella U.E. infatti, con la legge 12 luglio 2011, n. 106, è stato convertito il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 che, all'articolo 10, comma 5, ha modificato l'articolo 3 del T.U.L.P.S. di cui al Regio-Decreto 18 giugno 1931, n. 773, introducendo il principio del rilascio della carta d'identità ai minori.
fino a 15 anni, con un certificato contestuale di nascita e cittadinanza (art.7/14 25/11/2009) vidimato dal questore (cosiddetto lasciapassare) fino a 16 anni nel caso in cui sia iscritto nel passaporto del genitore o di chi ne fa le veci fino alla scadenza del documento stesso a prescindere dall'età del minore sempre fino al compimento dei 16 anni - purché il documento sia stato rilasciato prima del 25 novembre 2009)
N:B.Il genitore che al compimento del 10° anno del minore ha ancora iscritto il figlio dovrà provvedere a far apporre la foto del minore sul proprio passaporto valido. N.B.( procedura valida solo fino alla data del 26.06.2012 )
Per richiedere il passaporto per il figlio minore è necessario l'assenso di entrambi i genitori (coniugati,conviventi, separati, divorziati o genitori naturali.) Questi devono firmare l'assenso presso l'ufficio in cui si presenta la documentazione. In mancanza dell'assenso si deve essere in possesso del nulla osta del giudice tutelare.
Se uno dei due genitori è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, il richiedente può allegare una fotocopia del documento del coniuge firmato in originale con una dichiarazione scritta di assenso all'espatrio (ai sensi del DPR 445 del 2000 legge Bassanini).
N.B. Ricordiamo che per la legalizzazione delle foto (passaporto, lasciapassare) il richiedente deve essere presente (anche se minore), altrimenti l'Ufficiale non può procedere poiché deve verificare al momento che la foto ritragga la persona che lo richiede.
Dichiarazione di accompagno
Ogni volta che un minore degli anni 14 viaggia all'estero, ovvero fuori dal territorio nazionale, non accompagnato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. necessita di una dichiarazione di accompagno in cui deve essere riportato il nome della persona o dell'ente cui il minore viene affidato, sottoscritta da chi esercita sul minore la potestà e vistata dagli organi competenti al rilascio del passaporto.
Se il minore di anni 14 viaggia con i genitori (anche uno soltanto) non è necessario che al passaporto del minore sia allegata la dichiarazione di accompagno in quanto i dati anagrafici (anche in inglese e francese) dei genitori viventi sono indicati alla pg.5 del nuovo libretto del passaporto a 48 pagine. Per ragioni di natura giuridica, religiosa, sociale o altro a richiesta di un genitore o su disposizione dell'Autorità Giudiziaria i dati anagrafici potranno essere omessi o depennati.
Per tutti gli accompagnatori diversi dai genitori che siano autorizzati dagli stessi (dichiarazione di assenso) non è infatti prevista l'iscrizione obbligatoria (es.nonni) sul libretto.
N.B. Il 2 agosto 2010 è stata diramata una circolare esplicativa sulle problematiche legate all'espatrio dei minori.Leggi la circolare
Pertanto ogni volta che il minore di anni 14 si dovrà recare all'estero con un accompagnatore diverso dai genitori sarà necessario, da parte di questi ultimi, sottoscrivere la dichiarazione di accompagno che resterà agli atti della questura la quale provvederà a rilasciare un modello unificato che l'accompagnatore presenterà alla frontiera insieme al passaporto del minore in corso di validità.
Validità
Per poter garantire una maggiore individualità e sicurezza ai minori la normativa prevede che sia i passaporti per minori che le carte d'identità per i minori abbiano due diverse tipologie di validità, al fine di garantire l'aggiornamento della fotografia e la identificazione del minore ai controlli di frontiera
* Minore da 0 a 3 anni: validità triennale
* Minore dai 3 ai 18 anni: validità quinquennale

Indicazioni
Se si richiede un passaporto per un minore la domanda di rilascio sarà firmata dai genitori. Il conto corrente per il pagamento del passaporto deve essere eseguito a nome del minore.
Per recarsi negli U.S.A. ed usufruire del programma Visa - Waiver Program, il minore deve avere solo ed esclusivamente un passaporto personale, ossia non è consentito l'ingresso negli USA con minori iscritti nel passaporto ancora in corso di validità dei genitori."

Ultimo aggiornamento

Venerdi 20 Settembre 2024