Rilascio certificazioni

Data di pubblicazione:
11 Febbraio 2021

A seguito della entrata in vigore della legge di stabilità (Legge 183 del 12.11.2011), dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40, D.P.R. 445/2000).

Conseguentemente, a far data dal 1 gennaio 2012, le amministrazioni e gestori di servizi pubblici non possono più richiederli, in quanto tali richieste e tali rilasci comportano, per espressa previsione normativa, violazione dei doveri d'ufficio ai sensi dell'art.74, comma 2 lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n.445 del 2000.

Pertanto, gli uffici comunali dello stato civile e di anagrafe possono rilasciare i Certificati soltanto ad uso privato.
I certificati rilasciati dall'Ufficio Servizi Demografici dal 1° gennaio 2012 riporteranno, a pena di nullità, la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Questo comporta che per i certificati dell'anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, eccetera) è previsto in ogni caso il pagamento dell'imposta di bollo (art. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972) e dei diritti di segreteria, ossia Euro 16,00 + Euro 0,52 per ciascun documento.

Si ricorda comunque che il cittadino può sempre produrre le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con "istituzioni private": banche, assicurazioni, agenzie d'affari, poste italiane, notai (art. 2, D.P.R. 445).

L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445) ma non si paga niente (nessuna imposta di bollo né diritto di segreteria) e non è necessaria la autenticazione della firma.
La modulistica per fare l'autocertificazione è disponibile presso l'Ufficio Servizi Demografici Viale Roma n.2 (Tel. 0533 993719).