Assegno di maternità

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza, al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della prestazione

Data di pubblicazione:
11 Aprile 2025
Assegno di maternità

DI COSA SI TRATTA
L'assegno di maternità di base, detto anche "assegno di maternità dei Comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni e pagata dall'INPS ai sensi dell’articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Si tratta di un beneficio economico a favore delle madri disoccupate al momento della nascita o dell’ingresso in famiglia del bambino sotto i 6 anni di età, quindi prive del trattamento previdenziale dell’indennità di maternità o che beneficiano di una indennità di importo inferiore a quello dell’assegno.

L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal Comune la quota differenziale. È comunque compatibile con l’Assegno Unico Universale.

La Circolare INPS dell’8 marzo 2022 n. 26 ricorda che dal 1° marzo 2022 è stato abrogato l’articolo 65, della Legge 23 dicembre 1998 n. 448 che istitutiva l’Assegno per il Nucleo Familiare concesso dai Comuni.

A CHI È RIVOLTO
Il diritto all'assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta a cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno (per la specifica della tipologia di permesso di soggiorno utile per la concessione del beneficio è necessario rivolgersi al proprio Comune di residenza). In particolare, le apolidi e le cittadine di Paesi Terzi, devono avere i seguenti requisiti:

  • titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • familiari di cittadini dell'Unione europea o di cittadini stranieri titolari del diritto di soggiorno di lungo periodo o permanente;
  • titolari di permesso di soggiorno in qualità di rifugiati politici (o superstiti di rifugiati politici);
  • titolari di protezione sussidiaria;
  • cittadine/lavoratrici o familiari/superstiti di cittadino/lavoratore con nazionalità marocchina, tunisina, algerina o turca;
  • titolari del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro o familiari di titolare di permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro ad eccezione delle categorie escluse dal D. Lgs. 40/2014;
  • che abbiano soggiornato legalmente in almeno 2 Stati membri dell'Unione europea o siano familiari o superstiti di persona che abbia soggiornato legalmente in almeno 2 Stati membri dell'Unione europea.

L'assegno spetta solo entro determinati limiti di reddito.

COME FUNZIONA
I richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente. Inoltre, non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno per le famiglie di operai e impiegati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT. L'Istituto pubblica ogni anno l'importo nella circolare sui salari medi convenzionali. L’importo dell’assegno in questione, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, è pari a 407,40 euro per cinque mensilità e, quindi, a complessivi 2.037,00 euro.

Il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, è pari a 20.382,90 euro.

EROGAZIONE DEL BENEFICIO
Il contributo viene accreditato sul conto corrente o sul libretto postale con codice IBAN intestato o cointestato alla mamma. L'assegno non costituisce un reddito ai fini fiscali e previdenziali.

QUANDO FARE DOMANDA
La domanda si presenta entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.

COME FARE DOMANDA
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza, al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della prestazione (articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2000).

Generalmente alla domanda vanno allegati:

  • la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) e la certificazione ISEE delle condizioni economiche del proprio nucleo familiare;
  • Copia del documento d’identità;
  • (eventuale) Copia del titolo di soggiorno/titolo di viaggio;
  • (eventuale) Decreto di adozione senza affidamento o di affidamento preadottivo.

Il Comune provvederà a inviare all’INPS la domanda di assegno.

Per ulteriori informazioni a riguardo si rimanda al sito web www.inps.it

Ultimo aggiornamento

Venerdi 11 Aprile 2025