L'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è abrogato, dall'art. 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, a decorrere dal 1° marzo 2022. Conseguentemente, per l'anno 2022, l'assegno di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è riconosciuto esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio. L’importo della prestazione (in misura piena) è pari a 147,90 euro mensili.
L’assegno non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali. Il diritto decorre dal primo gennaio di ogni anno o comunque dal primo mese in cui si siano raggiunti i requisiti.
A CHI SI RIVOLGE:
Per accedere a questa prestazione è necessario che il nucleo familiare possegga i seguenti requisiti nell’anno 2021:
- avere 3 o più figli minori, anche solo per un mese;
- avere un I.S.E.E. uguale o inferiore a € 8.955,98 (per l’anno 2022);
- essere residenti nel Comune a cui si richiede il beneficio;
- essere cittadini italiani o comunitari residenti, apolidi (o loro familiari/superstiti) o cittadini di Paesi Terzi:
- titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- familiari di cittadini dell'Unione Europea o di cittadini stranieri titolari del diritto di soggiorno di lungo periodo o permanente;
- titolari di permesso di soggiorno in qualità di rifugiati politici (o superstiti di rifugiati politici);
- titolari di protezione sussidiaria;
- cittadini/lavoratori o familiari/superstiti di cittadino/lavoratore con nazionalità marocchina, tunisina, algerina o turca;
- titolari del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro o familiari di titolare di permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro ad eccezione delle categorie escluse dal D.Lgs. 40/2014;
- che abbiano soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell'Unione Europea o siano familiari o superstiti di persona che ha soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell'Unione Europea.
Se il permesso di soggiorno è scaduto, al momento della presentazione della domanda, è possibile richiedere l’assegno di maternità con copia del permesso scaduto e ricevuta di rinnovo.
La domanda deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo, pena la perdita del diritto.
La modulistica è disponibile, oltre che sul sito www.inps.it, presso gli Uffici Comunali.
DOCUMENTI NECESSARI
Certificazione I.S.E.E. in corso di validità ed eventuali coordinate di conto corrente per l’accredito del contributo.